STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE STANZE AL GENIO
Articolo 1: Denominazione
E’ costituita in Palermo nella via G. Garibaldi n. 11 c/o l’abitazione del Sig. Pio Mellina l’Associazione culturale denominata “Stanze al Genio ” che sarà regolata dagli articoli che seguono
Ardicolo 2: Sede: .
Il domicilio dell’Associazione sarà ubicato presso l’ufficio del Presidente pro tempore. Eventuali sedi amministrative e operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e scelto anche tra i non soci. L’incarico di responsabile della sede operativa potrà essere anche a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese documentate e del chilometraggio auto secondo tariffe A.C.I.
Articolo 3: Durata .
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4 : Oggetto sociale
L’Associazione ha quale scopo lo sviluppo, la promozione, la tutela, il restauro, la valorizzazione, la conservazione, la fruizione dell’arte (fotografia, pittura, scultura, musica, letteratura, performance, danza, videoarte, etc) e del collezionismo (maioliche antiche, cancelleria d’epoca, ceramica contemporanea, modernariato, etc), anche attraverso mostre permanenti e la cura diretta dei beni di sua proprietà (acquisiti in virtù di quanto stabilito nel presente statuto) nonché di proprietà aliena (gestiti in virtù dei diritti di godimento ceduti da terzi). L’arte ed il collezionismo sono da intendersi nelle loro accezioni più ampie e nelle loro molteplici forme, concepite sia come strumento di formazione e arricchimento umano e culturale, che come momento d’incontro e interazione tra le persone.
L’Associazione intende altresì promuovere un’adeguata tutela, valorizzazione, conservazione, fruizione, restauro di un patrimonio artistico storico culturale costituito da oggetti di vario tipo (maioliche antiche, cancelleria d’epoca, ceramica contemporanea, modernariato) che diversi collezionisti hanno raccolto e salvato negli anni da distruzione certa e di cui solo negli ultimi tempi si è riscoperto un valore. L’Associazione è costituita da cittadini e da gruppi organizzati senza scopo di lucro, è aconfessionale, apolitica, pluralista, democratica, a carattere volontario e non persegue fini di lucro. L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l’impegno degli associati e secondo regole di trasparenza e democrazia. Persegue scopi di promozione culturale, turistica ed artistica diffondendo tramite l’aiuto degli associati la conoscenza dell’Arte e di altre attività di intelletto. L’Associazione culturale si prefigge di riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, siano essi Enti, Aziende, altre associazioni o privati e
di studiare, promuovere, organizzare e propagandare attività, manifestazioni, organizzazioni culturali, musicali, artistiche, ricreative, etc.
Articolo 5: Attività
A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Istituzione di uno spazio culturale e/o una “Casa Museo” per eventi culturali ed un esposizione di oggetti legati all’arte ed al collezionismo;
- Istituzione di un laboratorio di restauro finalizzato alla salvaguardia al recupero ed alla conservazione delle collezioni presenti nello spazio espositivo dell’Associazione;
- sviluppare ed incrementare le raccolte, le esposizioni e la promozione dell’arte e del collezionismo;
- attività culturali, ludiche, videoludiche, turistiche quali conferenze, convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di formazione e aggiornamento;
- attività di formazione e di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di scuole, biblioteche, enti pubblici, amministratori locali e in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica lo chiedesse.
- aiutare tramite mostre e congressi la diffusione dell’arte e della cultura;
- attivare gruppi di studio e lavoro;
- diffondere e promuovere iniziative legate all’arte ed al collezionismo;
- proporre ed organizzare manifestazioni in genere ed eventi;
- stabilire opportune forme di collaborazione con istituti e/o enti pubblici e/o privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a livello artistico per il miglioramento umano delle persone. A tal fine, l’Associazione potrà fruire della competenza dell’esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari;
- collaborare con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale;
- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, stipulazione di mutui, prestiti e concessione di fideiussioni e altre malleverie. L’Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati;
- promuovere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, ad altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità, tutte quelle attività che serviranno alla diffusione ed alla crescita della cultura in genere;
- stendere, stampare, trasmettere e diffondere testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, televisivo e quant’altro di similare con riferimento all’oggetto sociale;
- promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;
- compiere attività di servizi vari verso terzi e attività di noleggio spazi all’interno di aree pubbliche e/o private;
- organizzare all’interno degli spazi dell’Associazione eventi di vario tipo, anche organizzati da terzi;
- organizzare e/o svolgere corsi di avviamento al lavoro, formazione professionale, aggiornamento professionale per ogni genere di attività imprenditoriale e/o professionale e per chiunque ne avanzi richiesta all’Associazione;
- organizzare e/o svolgere corsi per l’ottenimento di attestati e riconoscimenti, abilitazioni e requisiti necessari per l’esercizio di attività di ogni genere
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente Art.4, gli organi direttivi dell’Associazione potranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le finalità dell’Art. 4 stesso.
Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, siano esse ludiche, sociali, civili, culturali o di ricerca, l’Associazione potrà inoltre essere promotrice di attività ricreative, corsi, incontri, conferenze, tavole rotonde, congressi, e diffondere la relativa letteratura anche attraverso pubblicazioni e iniziative telematiche. L’Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. A discrezione del Presidente saranno ammesse a partecipare alle attività dell’Associazione, come ospiti, persone che possano dare il loro contributo alle finalità di cui all’ Art. 4.
Articolo 6: Soci
Il numero dei Soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano gli scopi associativi; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque in tutte le attività in cui non sono specificatamente sotto controllo devono venire accompagnati da un maggiorenne loro responsabile e non godono del diritto di voto in Assemblea. I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio in regola con il pagamento della quota associativa annuale avrà diritto, previa approvazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in nome e per conto dell’Associazione. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e anche a titolo gratuito dei propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, ed all’esterno dell’Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi; la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, siano essi persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e/o scientifiche, Associazioni culturali, etc. Hanno diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo ed alle cariche sociali e possono fruire completamente la struttura e i servizi associativi. La loro qualità di socio effettivo è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale. Nel caso in cui i soci non siano persone ma Enti, Istituti, Società, etc, il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari di quello degli altri soci ordinari.
Soci onorari o benemeriti: le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o umani. Se la nomina a socio onorario è volontà dell’Assemblea o del Presidente, per meriti particolari o speciali, s’intende valida per socio a vita ed è gratuita. Il socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea e non è eleggibile nel Consiglio Direttivo.
Tutti i soci (esclusi i benemeriti) sono tenuti al versamento della quota di adesione all’Associazione e delle quote annuali, entro il 10 gennaio di ogni anno, i cui importi e le modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo secondo le procedure e le discipline previste dal presente Statuto. La quota di adesione viene destinata a fondo comune patrimoniale.
Articolo 7: Ammissione dei Soci
Per l’assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta scritta (richiesta di tesseramento) che potrà essere fatta anche tramite strumento informatico (vedi mail o modulo elettronico sul sito dell’Associazione). In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. L’atto di ammissione è subordinato al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, ad eccezione di particolari eventi ove, a discrezione del Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, il tesseramento è gratuito. Il socio ammesso si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La qualifica di socio, una volta ottenuta, ha validità per l’anno solare in cui è stata corrisposta la quota associativa annuale. In caso di rinnovo il pagamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro il 10 gennaio di ogni anno presso la sede (ufficiale o dislocata) dell’Associazione, per via telematica, o presso banche o istituti, se dalla Associazione debitamente autorizzati, oppure in altra forma che il Consiglio Direttivo vorrà stabilire e che farà conoscere ai soci. Il mancato rinnovo della quota sociale annuale comporta la decadenza automatica dalla qualifica di socio per cui il socio decaduto, nel caso di una nuova richiesta di adesione, dovrà necessariamente presentare una nuova domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo o il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, ha la facoltà di negare l’ammissione di coloro che a suo motivato parere abbiano tenuto o tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui, non si possa attendere l’assoluta coerenza necessaria per il perseguimento degli scopi sociali. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica d’associato al momento del rilascio della tessera sociale. Nelle more dell’accettazione, sentito il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo l’aspirante socio può essere ammesso nei locali dell’Associazione. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e per accettazione del Consiglio Direttivo o del Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla domanda. La qualità del socio si perde per recesso, per provvedimento di esclusione o per mancato versamento della quota annuale (morosità) e degli eventuali versamenti straordinari.
Recesso: È ammessa la facoltà di recesso qualora i soci non intendano rinnovare la propria adesione all’Associazione. Il recesso dei soci può avvenire dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al Presidente dell’Associazione con almeno due mesi di preavviso. Il recesso, a richiesta, può anche avere effetto immediato, al momento della ricezione da parte del Presidente del Consiglio direttivo della relativa dichiarazione. In tal caso il socio recedente resta comunque obbligato al versamento degli eventuali contributi ordinari per l’esercizio in corso, mentre non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione ed al rimborso delle quote già versate. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Esclusione: L’esclusione è pronunciata e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con motivato parere qualora il socio:
- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l’ammissione;
- arrechi disturbo, molestia o turbativa all’armonioso svolgimento dell’attività sociale;
- abbia posto in essere attività contraria agli scopi associativi od arrechi grave danno al decoro dell’Associazione o abbia danneggiato materialmente e/o moralmente l’Associazione;
- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nell’eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;
I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l’esclusione, ad eccezione di quella per morosità che avviene automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione, sono comunicati all’interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. La decadenza per morosità si verifica in maniera automatica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all’Assemblea Generale; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale atto di espulsione o radiazione. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
Articolo 8: Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per i casi dell’Art. 6, hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a ricevere dall’Associazione eventuali servizi, all’elettorato attivo e passivo, alle cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
- ad accettare nel rispetto pieno e incondizionato le finalità perseguite dall’Associazione;
- ad agire sempre nell’interesse dell’Associazione medesima, adoperandosi per il conseguimento degli scopi statutari;
- all’osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere adottate dai competenti organi dell’Associazione;
- a frequentare l’Associazione e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri soci e con gli ospiti, a non arrecare disturbo, molestia o turbativa all’armonioso svolgimento delle attività sociali e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l’attività;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, pena la decadenza dalla qualifica di socio, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9: Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Il patrimonio sociale è indivisibile. L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività, dalle quote associative versate annualmente dagli associati, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali, dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone:
- delle quote sociali;
- delle oblazioni volontarie dei soci;
- dei contributi straordinari decisi dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- di eventuali contributi elargiti da enti pubblici o da privati;
- di eventuali proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- di introiti derivanti da convenzioni;
- di sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche;
- di corrispettivi derivati da attività commerciali o professionali eventualmente svolte nell’ottica del conseguimento delle finalità istituzionali;
- di beni mobili o immobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo all’Associazione;
- di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Esercizio finanziario: L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dall’Assemblea dei soci il mese di gennaio di ogni anno. Lo schema del conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrata dal Presidente, dovrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci entro il mese di gennaio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario. Detto schema, almeno quindici giorni prima del termine predetto, è sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori, se costituito, che redige apposita relazione da allegare al conto consuntivo stesso. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui ai precedenti artt.2-3 del presente Statuto. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi affini. In caso di scioglimento i beni dell’associazione vengono devoluti a enti senza fini di lucro che perseguono scopi affini, secondo le procedure e le disposizioni di cui all’art.19 del presente Statuto.
Articolo 10: Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Comitati Tecnico-Scientifici, il Collegio dei Revisori (qualora richiesto dall’Assemblea dei Soci);
Articolo 11. Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, e ha il conseguente potere di firma sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti, e stimolando assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo le attività sociali. L’incarico di Presidente potrà essere anche a titolo gratuito con il solo rimborso di tutte le spese documentate e del chilometraggio auto/moto secondo tariffe A.C.I. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne determinare l’ordine del giorno, e ne dirigere la discussione e le votazioni;
- cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende e controlla l’operato del Consiglio Direttivo stesso
- assume diritti ed obblighi per conto dell’Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’Associazione;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri;
- provvede a stringere rapporti di collaborazione esterni ed interni di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale (responsabili di gestione delle sedi operative, consulenti esterni, etc);
- provvede all’eventuale assunzione o revoca di personale dipendente ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche tra i non soci, a svolgere funzioni particolari;
- cura la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione oppure ad essa affidati;
- sovrintende e provvede all’amministrazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- dispone del patrimonio sociale e dei fondi sociali, apre, movimenta, ed estingue i conti correnti bancari e/o postali;
- predispone e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- conferisce e revoca procure
- stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- assume ogni altra iniziativa ed esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’Associazione;
Articolo 12: L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso affisso nei locali della Sede e mediante qualunque mezzo ritenuto idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima dell’Assemblea stessa, indicandone il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta ogni anno, ed in via straordinaria, qualora lo ritenga opportuno dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale con richiesta motivata scritta e sottoscritta, indicante la ragione e l’oggetto. E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:
- eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo per ciascun esercizio finanziario;
- approvare le linee generali di attività dell’Associazione ed i regolamenti interni;
- fissare annualmente l’importo della quota associativa di adesione;
- trattare tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, iscritti al libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’intervallo tra la prima e la seconda convocazione deve essere almeno di due ore.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in regola con il pagamento della quota associativa annuale, espressi normalmente con voto palese, tranne per delibere su problematiche riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea ritenga opportuno che vengano espresse con voto segreto.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per i casi dell’Art. 6, ha diritto di esprimere un solo voto e non è ammessa delega. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto (in regola con il pagamento della quota associativa annuale). La richiesta va indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’Assemblea.
La data, la località e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
- le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto dell’Associazione (con la presenza di 2/3 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
- lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori (col voto favorevole di 4/5 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale).
Le proposte di modifiche da apportare al presente statuto possono essere fatte una volta l’anno da ogni singolo associato in regola con il pagamento delle quote associative
L’ Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Per deliberare sulle modifiche allo statuto è indispensabile il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (purché lo stesso sia uguale o superiore a cinque), deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.
Le Assemblee, sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono sempre presiedute dal Presidente dell’Associazione, o in sua mancanza da un membro del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto delega del Presidente, o in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente, o in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea e il diritto ad intervenire.
Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda della decisione del Presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto eventualmente nel regolamento di attuazione.
Le discussioni e le delibere dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra i soli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, è costituito dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da un numero di consiglieri fino ad un massimo di cinque, secondo quanto determinato dall’Assemblea.
Il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 7 (sette) anni e sono rieleggibili. L’ingiustificata assenza di un membro del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni annue dello stesso, comporta l’immediata decadenza del membro dalla carica, in questo caso, il membro decaduto non è rieleggibile.
In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega. Un membro del Consiglio Direttivo, con esclusione del Presidente, decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all’altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo stesso. Nel caso di dimissioni, scadenza, decadenza o impedimento definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà, mediante istituto della cooptazione, al reintegro di un socio ritenuto adeguato alla sostituzione anche tra i non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare il perseguimento dello scopo sociale, l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;
- dichiarare la decadenza dall’incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell’organo, salvo casi di eccezionale comprovata indisponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati;
- esaminare e deliberare l’ammissione degli associati nella misura in cui non deleghi questa sua attribuzione al Presidente ;
- deliberare la quota sociale annuale e ogni altro contributo dovuto dagli associati fissandone annualmente le relative scadenze;
- stabilire il compenso spettante eventualmente al Presidente dell’Associazione;
- emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’Associazione;
- giudicare sulle controversie tra gli associati;
- cooptare i membri dell’eventuale Comitato Tecnico, anche tra i non associati;
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri; in quest’ultimo caso, dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. La convocazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo atto allo scopo, tuttavia in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza anche di questi, dal membro più anziano presente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti, oppure dopo mezzora dalla convocazione con la presenza di almeno 3 (tre) membri. Durante tali riunioni le decisioni vengono prese con votazione a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Il Presidente durante le riunioni del Consiglio Direttivo può avvalersi della presenza di alcuni soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale per farli partecipare alle attività e alle discussioni del direttivo, senza diritto di voto. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo svolgono ogni altro incarico che di volta in volta gli venga affidato dal Presidente e che lo statuto riconosca loro
Articolo 14: Comitati Tecnico-Scientifici
Qualora ritenuto strumentale agli obiettivi dell’Associazione, possono costituirsi Comitati Tecnico-Scientifici. Essi sono composti da membri di elevata professionalità, anche non soci, nominati dal Consiglio Direttivo e sono presieduti da persona indicata dal Presidente dell’Associazione. Possono far parte dei Comitati anche le Pubbliche Amministrazioni, le P.M.I. e inoltre tutti gli organismi, gli enti e le associazioni, pubbliche e/o private che condividano gli scopi della Associazione. I Comitati Tecnico-scientifici, in ragione delle necessità operative e delle questioni affrontate, si riuniscono e lavorano sia collegialmente, sia per sotto-comitati suddivisi per settori di intervento.
I Comitati Tecnico-scientifici:
- Forniscono al Consiglio Direttivo proposte e pareri circa la realizzazione degli scopi associativi e la definizione delle linee strategiche e delle metodologie di intervento delle attività dell’Associazione;
- garantiscono la qualità dei lavori sulle tematiche di propria pertinenza;
- esprimono, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri in ordine a progetti di particolare impegno, supportando lo stesso nella decisione e nell’implementazione di questioni di natura tecnico-scientifica;
- collaborano al reperimento di risorse materiali e professionali, utili all’attuazione dei proqrammi dell’Associazione;
Una volta costituiti, i Comitati si dotano di un regolamento interno che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15. Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, nell’eventualità che l’Assemblea dei Soci decidesse di nominarlo, è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
I membri durano in carica tre anni, possono essere riconfermati ed eleggono nel proprio seno un Presidente. Il Collegio dei revisori controlla l’attività finanziaria dell’Associazione e revisiona il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Articolo 16. Scioglimento
Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio della stessa, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad Enti ed Associazioni con la medesima finalità secondo le delibere dell’Assemblea Generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamentazioni dello Stato in materia specifica.
Articolo 17. Norme di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di
attuazione e negli eventuali altri regolamenti associativi. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.
Articolo 18. Disposizioni generali
I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statuarie. Gli stessi sono quindi obbliganti e vincolanti sia per gli associati, sia per gli organi associativi, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi (compresi fra di essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione), relativamente all’interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, dovrà essere regolata da un Collegio arbitrale.
Il Collegio sarà composto da tre arbitri amici dell’Associazione da nominarsi di comune accordo tra i contendenti. Detti arbitri decideranno secondo equità ex bono et aequo e senza formalità di procedura.
Il presente statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro ratifica da parte del Consiglio Direttivo.